La cremazione riduce in cenere le spoglie mortali, che sono poi raccolte in una particolare urna.
Chi, alla propria morte, vuole essere cremato deve lasciare le sue volontà:
- nel testamento
- iscrivendosi a una associazione riconosciuta che ha tra i propri fini la cremazione.
Se il defunto non lascia alcuna volontà, il coniuge o il parente più prossimo può decidere di farlo cremare con una dichiarazione espressa e sottoscritta (processo verbale) firmata di fronte all'ufficiale di stato civile del Comune. Se ci sono più parenti dello stesso grado, la dichiarazione deve essere firmata dalla maggioranza assoluta (quindi almeno dalla metà più uno di essi).
La volontà del coniuge o dei parenti può risultare anche da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Decreto del Presidente della Repubblica 10/09/1990, n. 285, art. 79).
La cremazione avviene in appositi forni crematori distribuiti su tutto il territorio nazionale e deve essere autorizzata dal Comune dove è avvenuto il decesso.
Dopo la cremazione, le ceneri possono essere:
- tumulate in un ossario, in un loculo già in concessione o in una tomba di famiglia
- affidate a un parente o disperse in base alle volontà espresse dal defunto.