Vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa

Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni introdotte dal Decreto legislativo 28/03/2025, n. 43, che modifica l’art. 29 del Testo Unico sulle accise, tutti i soggetti non rientranti nelle casistiche sotto elencate non devono più ottenere la licenza fiscale (licenza UTIF) dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ma dovranno segnalare al SUAP l’avvio dell’attività vendita e/o somministrazione di prodotti alcolici in sede di presentazione della SCIA di attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande.

Sono invece soggetti alla denuncia all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:

  • gli esercenti di impianti di trasformazione, condizionamento e deposito di alcole e bevande alcoliche assoggettate ad accisa
  • i depositi di alcole completamente denaturato in quantità superiore a 300 litri, esclusivamente nei casi in cui si operi come speditore o destinatario certificato per operazioni di vendita o acquisto intra-UE.

Sono esclusi dall’obbligo della denuncia (Decreto Legislativo 26/10/1995, n. 504, art. 29, comma 3) gli esercenti il deposito di:

  • alcole, frutta allo spirito e bevande alcoliche, confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri ed aromi alcolici per liquori o per vermouth e per altri vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare non più di un litro di prodotto, muniti di contrassegno fiscale, ai sensi dell’art. 13, comma 2
  • alcole non denaturato, aromi alcolici per bevande diverse dai liquori, bevande alcoliche, frutta sotto spirito e profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, in quantità non superiore a 50 litri
  • aromi alcolici per liquori in quantità non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi, non destinati alla vendita
  • profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, condizionate secondo le modalità stabilite dall’amministrazione finanziaria in quantità non superiore a 5000 litri
  • birra, vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra se non destinate, queste ultime, a distillerie
  • vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in recipienti contenenti quantità non superiore a 10 centilitri ed aventi titolo alcolometrico non superiore all’11 per cento in volume.

Approfondimenti

Sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata

Le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata, atteso il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni, permangono non soggette all’obbligo di denuncia fiscale (Direttive prot. 131411/RU del 20 settembre 2019) e pertanto nemmeno all’obbligo di segnalazione.

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Ultimo aggiornamento: 06/05/2026 09:27.48