Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni introdotte dal Decreto legislativo 28/03/2025, n. 43, che modifica l’art. 29 del Testo Unico sulle accise, tutti i soggetti non rientranti nelle casistiche sotto elencate non devono più ottenere la licenza fiscale (licenza UTIF) dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ma dovranno segnalare al SUAP l’avvio dell’attività vendita e/o somministrazione di prodotti alcolici in sede di presentazione della SCIA di attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande.
Sono invece soggetti alla denuncia all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:
- gli esercenti di impianti di trasformazione, condizionamento e deposito di alcole e bevande alcoliche assoggettate ad accisa
- i depositi di alcole completamente denaturato in quantità superiore a 300 litri, esclusivamente nei casi in cui si operi come speditore o destinatario certificato per operazioni di vendita o acquisto intra-UE.
Sono esclusi dall’obbligo della denuncia (Decreto Legislativo 26/10/1995, n. 504, art. 29, comma 3) gli esercenti il deposito di:
- alcole, frutta allo spirito e bevande alcoliche, confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri ed aromi alcolici per liquori o per vermouth e per altri vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare non più di un litro di prodotto, muniti di contrassegno fiscale, ai sensi dell’art. 13, comma 2
- alcole non denaturato, aromi alcolici per bevande diverse dai liquori, bevande alcoliche, frutta sotto spirito e profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, in quantità non superiore a 50 litri
- aromi alcolici per liquori in quantità non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi, non destinati alla vendita
- profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, condizionate secondo le modalità stabilite dall’amministrazione finanziaria in quantità non superiore a 5000 litri
- birra, vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra se non destinate, queste ultime, a distillerie
- vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in recipienti contenenti quantità non superiore a 10 centilitri ed aventi titolo alcolometrico non superiore all’11 per cento in volume.
Approfondimenti
Le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata, atteso il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni, permangono non soggette all’obbligo di denuncia fiscale (Direttive prot. 131411/RU del 20 settembre 2019) e pertanto nemmeno all’obbligo di segnalazione.